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A seguito della pubblicazione nella sezione “Pubblicità legale” del Ministero del Lavoro del Decreto 28 agosto 2013, successivamente comunicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2013, l’Inps, con l’allegata circolare n. 178/13, ha fornito un riepilogo della normativa relativa allo sgravio contributivo di cui all’art. 29 del D.L. n. 24

Riduzione contributiva nel settore edile -Indicazioni operative

15 Gennaio 2014
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A seguito della pubblicazione nella sezione “Pubblicità legale” del Ministero del Lavoro del Decreto 28 agosto 2013, successivamente comunicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2013, l’Inps, con l’allegata circolare n. 178/13, ha fornito un riepilogo della normativa relativa allo sgravio contributivo di cui all’art. 29 del D.L. n. 244/95, confermato per il 2013 nella misura dell’11,50%, nonché le indicazioni operative per l’ammissione e il godimento del regime agevolato.

In particolare, per ciò che concerne le modalità operative, come chiarito nella nota Inps n. 11999/13, già oggetto della precedente comunicazione Ance del 30 luglio 2013, si conferma che le istanze di riduzione contributiva devono essere inviate esclusivamente in modalità telematica, attraverso il modulo “Rid – Edili”, presente nella sezione comunicazioni online del portale informatico dell’Istituto. 
Alle istanze presentate, sottoposte ad un controllo automatizzato da parte dei sistemi informativi centrali dell’Inps, in caso di esito positivo, verrà attribuito, nella posizione contributiva interessata, il codice “Autorizzazione 7N” per il periodo agosto 2013 – febbraio 2014, visualizzabile nel cassetto previdenziale aziendale. Relativamente alle istanze già inviate, per le quali, invece, il codice 7 N è stato attribuito fino a dicembre 2013, i sistemi informativi provvederanno automaticamente a prolungare la validità del beneficio fino a febbraio 2014. Ad ogni modo, si ricorda, l’agevolazione in oggetto interessa il periodo gennaio – dicembre 2013. 
A seguito dell’autorizzazione, le imprese potranno fruire della riduzione esponendo il beneficio corrente con il codice causale “L206” nell’elemento “AltreACredito” di “DatiRetributivi”, mentre per il recupero degli arretrati dovrà essere esposto il codice causale “L207” nell’elemento “AltrePartiteACredito” di “DenunciaAziendale”.

 

14449-AgevolazioneContributivaEdilizia.pdfApri
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